Presidenza Senato della Repubblica - Pec: amministrazione@pec.senato.it
Capo di Gabinetto Dott. On. Nitto Francesco Palma - Mail : nitto.palma@senato.it
2) Presidenza 7a Commissione permanente XVIII Legislatura SENATO
Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Senatore PITTONI Mario - Mail: mario.pittoni@email.it
3) Presidenza Camera dei Deputati - Pec: camera_protcentrale@certcamera.it
4) Presidenza 7a Commissione permanente XVIII Legislatura – CAMERA DEI DEPUTATI
Cultura, Scienza e Istruzione
Onorevole GALLO Luigi - Mail: gallo_luigi@camera.it
5) Presidenza Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi - Pec:protocollo.dagl@mailbox.governo.it
Segretariato Generale - Pec: usg@mailbox.governo.it
6) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio legislativo: uffleg@postacert.istruzione.it
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca: dpfsr@postacert.istruzione.it
7) Ministero della Salute
Segretariato Generale - Pec: seggen@postacert.sanita.it
8) A tutti i Presidenti dei Gruppi Camera dei Deputati:
Pec: camera_protcentrale@certcamera.it
9) A tutti i Presidenti dei Gruppi Senato della Repubblica:
Pec: amministrazione@pec.senato.it
10) FNOMCeO, Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Presidente dott. Filippo Anelli - segreteria@pec.fnomceo.it
OGGETTO: Emergenza Covis -19 . Illegittimità della didattica on line per i Corsi di
laurea in Medicina e chirurgia se prorogata oltre l’emergenza. Invito a Vigilare.
La Società Scientifica Di Sanità Pubblica e Digitale, in sigla SISPeD - con sede nazionale di
80122 Napoli al Viale Antonio Gramsci, 11, nella persona del presidente nazionale prof. Maria
Triassi, Docente Ordinario in Igiene Generale ed Applicata e ViceDirettore Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università Federico II di Napoli,
Mail: segreteria@sisped.it –triassi@unina.it
La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, in sigla FIMMG - con sede nazionale in
00144 Roma alla Piazza Guglielmo Marconi, 25, nella persona del Segretario Generale Nazionale
della FIMMG dott. Silvestro Scotti, Presidente Ordine dei Medici-Chirurghi ed Odontoiatri di
Napoli
Mail: fimmg@fimmg.org – silvestroscotti@gmail.com
Premesso
La notizia che sta ventilando circa un ipotizzabile accesso degli studenti alla Facoltà di Medicina
senza una programmazione del numero chiuso perché non sarebbe più ipotizzabile un problema di
minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è
ormai sarebbe esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a
sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti
in modalità frontale, impone una profonda riflessione e l’apertura di un dibattito all’interno
della comunità accademica e della società civile.
Secondo alcune interpretazioni futuristiche si aprirebbe ad un principio secondo cui potrebbe essere
reso strutturale lo studio online anche alla luce di alcune recenti decreti emessi dal Presidente del
Consiglio di Stato secondo cui le Università, in particolare, sarebbero autorizzate a predisporre corsi
ed esami on-line e non solo per il periodo dell’emergenza <<Covid-19>> “.
Sul punto intendiamo anticipare, con questa nota ed a nostro sommesso avviso, gli aspetti di merito
e di metodo da tenere sempre presente e non ultimi gli aspetti circa la carenza di legittimità di
provvedimenti che non hanno il solo obiettivo di fronteggiare il momento di crisi.
*
In primis il Consiglio di Stato ha offerto la sua decisione sul carattere di urgenza e cautelare della
richiesta ed anche calando la decisione nel periodo attuale di emergenza Covid e quindi in relazione
alla attuali norme e precisamente analizzando anche il DPCM 4 marzo 2020 art. 1, lett. h il quale,
emesso in un momento di emergenza nazionale per contrastare il contagio da Covid-19, ha disposto
che <<nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile,
con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario
ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali
al completamento del percorso didattico>>; il D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lett. h, secondo cui
<<sono sospesi fino al 15 marzo 2020 .... la frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università ... ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività
formative a distanza>> e del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 120, sul finanziamento delle
<Piattaforme per la didattica a distanza>> .
A solo parere del Consiglio di Stato potrebbe non essere più ipotizzabile “un problema di minore o
insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai
esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se
unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità
frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non
solo per il periodo dell’emergenza <<Covid-19>> “.
Il richiamo “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza“ ed il
fatto che “le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non
solo per il periodo dell’emergenza <<Covid-19>> “ deve essere necessariamente correlato alla
normativa emergenziale vigente e non può prescindere dal particolare momento sanitario.
La risposta del governo, del Ministro dell’Università nonché di tutto il Parlamento
sull’utilizzo della didattica a distanza deve essere chiara ed inequivocabile.
E’ bene premettere che la Legge 2 agosto 1999, n.264 -Norme in materia di accessi ai corsi
universitari- ha previsto all’art. 1 gli accessi programmati a livello nazionale sui seguenti corsi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi
dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo
livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive
modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni
dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici
requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n.257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata
legale del corso.
All’art. 2 ha previsto gli accessi programmati dalle Università sui seguenti corsi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i
quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso
formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui
all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.
All’art. 3 che “Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e
nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si
conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene altresì ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di
posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale
del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale
e produttivo;
b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun
ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;
d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo
di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta
potenziale degli atenei.
Lo stesso articolo 3 al punto 2 prevede che “ La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di
determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le
attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo
di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di
laboratorio;
c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle
possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate,
nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.
L’art. 4 che “1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo
superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria
superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con
pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo
altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove
stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di
ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
*
I Decreti Ministeriali (in ultimo del 8 agosto n. 635 e del 25 ottobre 2019, n. 989) recanti le linee
generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la
valutazione periodica dei risultati, rimandano all’allegato 3 che, da anni, concernendo l’istituzione
dei corsi di studio, ha sempre previsto la netta differenziazione tra Corsi che richiedono lezioni
frontali e Corsi per i quali è possibile prevedere una didattica a distanza ed ossia:
a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero
che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività
didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
b) Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con
modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai
due terzi.
c) Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con
modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d) Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con
modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di
discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2
agosto 1999, n. 264, nonché dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a).
In particolare è chiarito che: “I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di
specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni
di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta
specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Sta di fatto che il Legislatore ha lasciato alle Università telematiche accreditate esclusivamente
l’istituzione dei corsi di tipologia c) e d) mentre per i corsi di tipologia b) possono solo istituire
convenzioni con Università non telematiche italiane con il rilascio del titolo congiunto ai sensi
dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004.
Da ciò ne discende che i corsi per i medici chirurghi, gli odontoiatri e successive specializzazioni
DEVONO essere erogati esclusivamente in presenza e MAI possono avvenire in modalità
telematica.
*
Il Legislatore ha altresì previsto che “Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi sono basati sul
rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture nonchè in coerenza con
gli Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità' e sono opportunamente
differenziati in relazione alle specificità delle modalità di erogazione della didattica.
Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresì individuate e aggiornate triennalmente le
classi dei corsi di studio per le quali l'offerta di laureati è più che sufficiente a soddisfare i relativi
fabbisogni formativi del mondo del lavoro; non si da' luogo all'istituzione di nuovi corsi in
tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per
quelle Università che hanno già accreditato un corso nella classe in questione.
I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-
universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate,
sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
*
Sempre in questi giorni di emergenza sanitaria si preannunciano aumenti dei numeri per gli studenti
a partire dal prossimo anno accademico per le facoltà ad accesso programmato in relazione alla
crescita del fabbisogno di personale sanitario.
Sarà dunque necessario adeguare i requisiti della docenza, dei tutor e delle strutture nonché, in
coerenza con gli Standard e Linee guida europei, assicurare la quantità e qualità formativa in
relazione alle necessità di didattica a distanza delle facoltà di medicina ed anche quelle
professionalizzanti gli operatori sociosanitari e sanitari.
Alcune riflessioni sono state già fatte sia riguardo la necessità che sia costante l’attenzione sulla
obbligatorietà della didattica frontale nella professionalizzazione e formazione di tutto il personale
sanitario sia riguardo la legittimità costituzionale di norme che, al di là dell’emergenza coronavirus,
possano prevedere anche solo una quota di didattica su piattaforma a distanza.
Le riflessioni del mondo accademico medico meritano attenzione perché <”ora che il nostro Paese
necessita sicuramente di medici diventa fondamentale un grande impegno per assicurare una
preparazione adeguata. E' imprescindibile una precisa programmazione del fabbisogno di medici
e specialisti perché la didattica frontale non è sostituibile da quella telematica; si pensi alla
empatia tra docente e studente e al senso di comunità che si sviluppa nelle aule universitarie ed
alla possibilità guardando negli occhi uno studente di medicina per avvertire la comprensione della
lezione per far sì che quello studente possa diventare un professionista competente ed adeguato
alla delicata missione professionale di salvaguardare la salute e la vita dei cittadini>1
. Quindi
<l’emergenza Coronavirus ci deve far riflettere su quanto siano importanti non solo l’adeguatezza
numerica ma anche la competenza dei medici e dei professionisti della Sanità, che sono chiamati
ad affrontare problemi complessi, come lo è in questo momento la pandemia da COVID-19. Più che
mai in questo momento l’emergenza ha evidenziato la necessità della vigilanza e dell’attenzione
sulla qualificazione dei medici e dei professionisti della Sanità, che non è possibile affidare a
piattaforme informatiche, che non permettono né il rapporto con il Docente, cruciale l’efficacia
formativa, nè il confronto fra studenti, nè la pratica sul paziente, aspetti fondamentali affinchè il
1
Da un Intervento del prof. Luigi Califano, Preside della Scuola di Medicina e Chirugia dell’Università Federico II di
Napoli.
medico possa essere pronto ad operare nella pratica in maniera già al momento della laurea,
recentemente trasformata in abilitante, con l’abolizione dell’esame di stato”>2
.
Le rappresentanze apicali della categoria dei medici chirurghi ritengono che: <”La difesa del
professionalismo intellettuale in Italia non può che avere risposte in un ambiente didattico
universitario garantito dalla relazione diretta tra docente e studente, coordinate e integrate nella
relazione con le aree di assistenza dell'SSN e che non potrà mai essere sostituita da una esclusiva o
prevalente formazione a distanza, nella professione medica serve contaminarsi tra maestro e
discepolo nell'interesse del paziente non certo un contenimento legato a distanziamento formativo,
se vogliamo usare termini oggi purtroppo entrati nell'uso quotidiano”>3
.
Le riflessioni sulla legittimità delle norme attuali che hanno consentito la didattica a distanza e la
promozione di tutti gli studenti conducono solo a ritenere che esse possono essere applicate
esclusivamente per fronteggiare l’emergenza.
Innanzitutto il DPCM del 4 marzo 2020 e del 8 marzo 2020 sono soggetti alla lex superior derogat
legi inferiori per cui, cessata l’emergenza che ha autorizzato l’emissione, essi soggiacciono alle
norme superiori secondo un noto principio di gerarchia delle fonti del diritto. 4
Inoltre i DPCM rispondono esclusivamente ai criteri di eccezionalità e contingenza della esigenza
organizzativa e di temporaneità disponendo, solo per un periodo limitato all’emergenza, circa la
possibilità di svolgere provvisoriamente una didattica a distanza per tutte le facoltà universitarie e
quindi anche per quei corsi universitari che <notoriamente e per la tutela della salute pubblica >
richiedono –senza deroghe- una didattica frontale.
Pertanto
INVITIAMO
gli organi in indirizzo a vigilare vicendevolmente acchè le norme contenute nei DPCM e nei D.L.
emanati in forza dell’emergenza coronavirus, siano inquadrate in quell'indispensabile requisito di
"occasionalità" dello svolgimento della didattica a distanza che, soltanto, impedisce di riconoscere
in futuri normative - secondo i più comuni principi costituzionali di garanzia della salute umana-
uno "stabile inserimento" della didattica a distanza su piattaforma telematica cui è stato destinato
esclusivamente per quelle facoltà e quei corsi già riconosciuti nella programmazione delle
2
Da un intervento della prof. Maria Triassi, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management
Sanitario e Innovazione in Sanità (CIRMIS) e Presidente della Società Italiana di Sanità Pubblica e Digitale.
3
Da un intervento del dott. Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli e Segretario Generale
Nazionale di FIMMG, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.
4
Quando la Costituzione dispone che la Corte costituzionale giudica della “legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti aventi forza di legge” (art. 134), disegna implicitamente una gerarchia, per cui in caso di contrasto la Costituzione
prevale sulla legge e sugli atti a questa equiparati. Analogamente, le “Preleggi” disegnano una gerarchia, ancora
valida, tra la legge, i regolamenti e le consuetudini (art. 1), dicendo che la legge prevale sul regolamento (art. 4) e
questo sulla consuetudine (art. 8).
Università telematiche come avviene per quelle professioni che non hanno un impatto diretto con la
salute pubblica. Invece per le professioni medico-sanitarie– come sempre interpretato dal
legislatore e dal Giudice delle Leggi – una previsione, anche solo di leggero ampliamento
dell’offerta formativa telematica, risulterebbe del tutto incoerente con la necessità di non
dequalificare la professionalizzazione del medico e di tutti i sanitari.
Chiediamo inoltre, a garanzia di una corretta informazione sul buon operato degli organi
competenti, di essere notiziati presso gli indirizzi mail riportati nell’indirizzario delle parti istanti e
comunque per brevità segreteria@sisped.it e fimmg@fimmg.org circa gli orientamenti normativi
che si svilupperanno sull’evoluzione della didattica on line e sull’ individuazione ed aggiornamento
triennale dell’offerta e dei relativi fabbisogni formativi.
Restando in attesa si porgono distinti saluti.
Napoli, 22 aprile 2020
SISPeD FIMMG
Presidente Nazionale Segretario Generale Nazionale
prof. Maria Triassi dott. Silvestro Scotti